Acquistare nuove Schermature Solari usufruendo del Bonus Fiscale Ecobonus 50% a Perugia con Casaloft

Novità introdotte nel Maggio 2020

Il decreto n.34 del 19/05/2020 detto Decreto Rilancio convertito in Legge n.77 del 17/07/2020 ha introdotto novità nel nostro settore al fine di:

a-   Incentivare il recupero del patrimonio edilizio italiano per gli interventi indicati nella lettera a) b) e h) dell’articolo 16-bis del Tuir incluso quelli di riduzione del rischio sismico (Sisma bonus) nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus)

b-   Incentivare coloro i quali risultano fiscalmente incapienti o con mancanza di liquidità ad eseguire i lavori anzidetti riducendo l’ esborso economico utilizzando lo sconto in fattura o la cessione del credito.

La maggiore novità riguarda il Superbonus fiscale con un incremento al 110% delle detrazioni spettanti per alcune tipologie di interventi che vedremo meglio più avanti, questa nuova tipologia di detrazione si aggiunge a quelle già vigenti, gli aventi diritto hanno la possibilità di ripartire la detrazione in cinque quote annuali di pari importo.

Altra novità è la possibilità di scegliere, in capo alle detrazioni fiscali spettanti, la fruizione diretta, un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, oppure la cessione del credito anche ad istituti di credito o ad altri intermediari finanziari estesa ai lavori di:

·         Superbonus 110%

·         Ecobonus

·         Recupero del patrimonio edilizio per alcune categorie di lavori

·         Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti – bonus facciate (così come indicato dall’ art.1 commi 219-220 della legge n.160 del 27/12/2019)

·         Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (così come indicato dall’ art.16-ter del decreto-legge n.63 del 2013)

 

Quest’ ultima novità ha innescato un notevole interesse sia da parte delle aziende del settore che degli utenti finali, in quanto si ha la possibilità di effettuare lavori di ristrutturazione e/o efficientamento recuperando la liquidità necessaria per realizzare questi lavori in parte o addirittura nella loro totalità.

 

 

Schermature Solari – Ecobonus Detrazione Fiscale 50%

 

Sono agevolabili l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006, che riguardino in particolare, l’installazione di sistemi di schermatura e/o chiusure tecniche oscuranti mobili montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata.

 

Chi può accedere a questa tipologia di detrazione ?  

Tutti i contribuenti che:

-sostengono le spese di riqualificazione energetica;

-possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

I contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Su quali edifici?

Gli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi.

Quali caratteristiche deve avere l’intervento?

·         Detti sistemi sono installati all'interno, all'esterno o integrati alla superficie finestrata e che limitatamente alle sole schermature solari, queste sono installate esclusivamente sulle esposizioni da Est (E) a Ovest (O) passando per il Sud (S).

Inoltre per i componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud, la prestazione di schermatura solare installata abbia il valore del fattore   di trasmissione solare totale gtot (serramento piu' schermatura) minore o uguale a 0,35. L'asseverazione, nei casi in cui non e' obbligatorio il deposito in Comune della relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1 del D.lgs. 192/05 e successive modificazioni, puo' essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori attestante che il valore del fattore di trasmissione solare totale gtot (infisso piu' serramento) sia minore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501. In ogni caso, al fine della valutazione della prestazione delle chiusure oscuranti e'

 

indicato il valore della resistenza   termica   supplementare   o addizionale valutata secondo la UNI EN 13125;

 

·         Per le “schermature solari” (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci) sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST.

 

·         Per le “chiusure oscuranti” (ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle) sono ammessi tutti gli orientamenti.

 

·         Le “chiusure oscuranti” possono essere in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti). Nel caso di sola sostituzione di chiusure oscuranti, la nuova installazione deve possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente installazione affinché venga conseguito un risparmio energetico.

 

Quali sono i limiti di spesa previsti?

·         Massimali di spesa ammissibili al mq come riportato nell’ allegato “I” del Decreto Requisiti del 06/08/2020




 

Il limite massimo di detrazione possibile è pari ad € 60.000,00 per ciascuna unità immobiliare.

Detrazione del 50% rimborsabile in 10 rate annuali

 

Spese che sono ammesse al beneficio in base al nuovo Decreto Requisiti del 06/08/2020

·         Fornitura e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure oscuranti tecniche.

·         Eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti.

·     Fornitura e posa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature.

 

Altre spese ammissibili:

·         Prestazioni professionali(produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.).

·         Opere provvisionali e accessorie.

 

Documentazione da trasmettere all’ Enea

“scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/).

 

Documentazione da conservare a cura del cliente:

 

DI TIPO “TECNICO”:

·         certificazione del fornitore/produttore/assemblatore che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra;

·         stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario;

·         schede tecniche dei componenti e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (D.o.P.).

DI TIPO “AMMINISTRATIVO”:

·         delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;

·         fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;

·         ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;

·         stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa

Modalità di esercizio della opzione di cessione del credito (Circolare agenzia entrate prot.283847/2020) :

Per gli anni 2020 e 2021 si puo’ optare:

-       Per un contributo sotto forma di sconto in fattura pari al 50% del totale della fattura/e anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento che lo stesso recupererà sotto forma di credito d’imposta pari alla detrazione spettante con la possibilità di cedere a sua volta il credito ad altri soggetti comprese le banche o altri intermediari finanziari.

-       Per la cessione di un credito d’ imposta pari alla detrazione spettante del 50% del totale della fattura/e con facoltà di successiva cesisone ad altri soggetti comprese le banche o altri intermediari finanziari

-       Utilizzo diretto della detrazione spettante

 

Nel nostro caso le tre scelte si possono fare in relazione ai lavori di sostituzione delle finestre comprensive di infissi e/o installazione delle schermature solari o chiusure oscuranti, ammessi alle detrazioni Ecobonus.

 

L’ opzione della cessione del credito è comunicata alla Agenzia delle entrate utilizzando il modello “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” ed è inviata esclusivamente per via telematica sul portale dell’ agenzia delle entrate attivo dal 15/10/2020.

La comunicazione deve essere inviata entro il 16/03 dell’ anno successivo a quello in cui si sono sostenute le spese.

Nel caso in cui si optasse per la cessione delle quote residue non fruite (una sola parte del credito fiscale) la comunicazione deve essere presentata entro il 16/03 dell’anno di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

La comunicazione e ‘inviata dal beneficiario della detrazione direttamente oppure per mezzo di un intermediario mediante il servizio web con proprie credenziali.

La comunicazione relativa ad interventi sulle parti comuni degli edifici è inviata dagli amministratori del condominio, se non presente la comunicazione è inviata da uno dei condòmini incaricato a tal fine.

Il mancato invio della comunicazione nei termini sopra descritti rende l’ opzione inefficace.

 

Modalità di utilizzo del credito di imposta

 

·         I cessionari e i fornitori posso utilizzare il credito in quote annuali (della durata prevista per la detrazione) a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione all’ Agenzia delle Entrate e comunque non prima del 1° gennaio dell’ anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

 

·         I cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare sul cassettino fiscale la volontà di voler ricevere quel credito fiscale

 

·         Le compensazioni possono essere fatte solo per mezzo F24 on line presentato dai canali web dell’ Agenzia delle Entrate con appositi codice tributo.

 

·         Le quote dei crediti d’imposta non utilizzati entro il 31/12 dell’ anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi ne richiesta a rimborso.

 

·         In alternativa i cessionari o fornitori possono cedere i crediti di imposta ad altri soggetti, sempre attraverso una apposita sezione del cassettino fiscale, sempre dopo il giorno 10 del mese successivo a quello della comunicazione, e sempre dopo aver confermato l’opzione di voler accettare quel credito.

 

·         Nel caso agenzia delle entrate verificasse la non sussistenza del diritto alla detrazione provvederà al recupero dell’ importo nei confronti del beneficiario maggiorati di interessi e sanzioni.

 

Conclusioni

 Siamo una azienda attenta ai cambiamenti e alle richieste dei nostri clienti, ci occupiamo quotidianamente di ricercare nuove soluzioni ed offrire consigli utili e di supporto.

Questa guida ha il solo scopo di offrire ai nostri clienti un utile punto di partenza per comprendere quali sono le opportunità per acquistare nuovi infissi e la utilizziamo come mezzo di comunicazione tra noi e loro, facendo ogni sforzo possibile per dare informazioni corrette, puntuali ed aggiornate. Ciononostante il settore e le normative sono in continua evoluzione e tali informazioni potrebbero essere superate in qualsiasi momento, pur cercando di seguire costantemente ogni aggiornamento dandone notizia, non ci assumiamo alcuna responsabilità circa l’utilizzo di tutte o parte delle informazioni qui riportate.

E’ libera scelta di ogni lettore e sotto la sua personale responsabilità utilizzare o meno le informazioni qui riportate.

 

 Richiedici una consulenza su https://www.casaloft.it/richiedi-una-consulenza

 

CASALOFT

Via delle Industrie – Z.I. Ovest

06083 Bastia Umbra (PG)

Tel.333/1349879 – Tel.335/8062976

Mail web@casaloft.it

Seguici su Instagram @casaloft_bastiaumbra

 

 

 

 

Documenti di Riferimento

 

·         Decreto Rilancio - Legge 77 del 17/07/2020

·         Decreto requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici Ecobonus - 06/08/2020

·         Decreto Asseverazioni per l’ accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – Ecobonus 06/08/2020

·         Circolare Agenzia delle Entrate Prot.283847/2020

·         Vademecum Agenzia delle Entrate “Le agevolazioni Fiscali per il risparmio energetico” Marzo 2019

 

 

 

 

 

Ottobre 2020 Rev.00 – Emissio